Intestazione

9C_52/2026

Sentenza del 2 febbraio 2026

III Corte di diritto pubblico

Composizione 
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente, 
Parrino, Beusch, 
Cancelliere Savoldelli. 

Partecipanti al procedimento 

A., 
ricorrente, 

contro 

Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 8, 6501 Bellinzona, 
opponente. 

Oggetto 
Imposta cantonale del Cantone Ticino e imposta federale diretta, periodo fiscale 2013, 

ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 1° dicembre 2025 (80.2025.288 - 80.2025.289)

Fatti

A.

A.a . L'8 novembre 2023, l'Ufficio delle procedure speciali della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha comunicato ad A. l'apertura di una procedura di recupero d'imposta e di una procedura per sottrazione d'imposta per i periodi fiscali dal 2013 al 2022.
Dopo avere prorogato il termine assegnato al contribuente per la presentazione di ulteriore documentazione – un'ultima volta, fino al 6 maggio 2024 – il 5 giugno 2025 (recte: 2024) l'Ufficio delle procedure speciali gli ha notificato la decisione di recupero e di sottrazione d'imposta per il periodo fiscale 2013. 

A.b . Con reclamo del 25/29 luglio 2024, A. ha contestato la citata decisione indicando che, trovandosi all'estero per lavoro, essa gli era stata recapitata soltanto il 27 giugno 2024 e l'impugnazione era tempestiva. Con decisione del 10 settembre 2025, l'Ufficio delle procedure speciali non è entrato in materia sul reclamo a causa della sua tardività e dell'assenza di motivi per una restituzione dei termini.
Con sentenza del 1° dicembre 2025, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il ricorso interposto il 13 ottobre 2025 da A. contro la decisione su reclamo. Anche secondo la Corte cantonale, il reclamo era tardivo e non vi erano motivi per una restituzione dei termini. 

B.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 20 gennaio 2026, A. ha impugnato il giudizio cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento. In subordine, ne domanda l'annullamento con rinvio dell'incarto all'istanza inferiore rispettivamente la riforma. Chiede la concessione dell'effetto sospensivo e la dispensa dal pagamento di un anticipo spese. Non sono state ordinate misure istruttorie. 

Diritto

I. Entrata in materia

1.

1.1. L'insorgente è detenuto nel carcere B. e il giudizio cantonale gli è stato recapitato il 5 dicembre 2025 mentre la consegna alle strutture carcerarie del ricorso risale al 20 gennaio successivo. Di conseguenza, il gravame è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF; sentenze 9C_922/2014 del 29 gennaio 2015 consid. 3; 6B_286/2014 del 6 ottobre 2014 consid. 1.2) ed essendo stato redatto da una persona legittimata in tal senso (art. 89 cpv. 1 LTF) va esaminato quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). Visto l'esito del litigio, la questione dell'ammissibilità delle conclusioni ricorsuali, in parte soltanto di natura cassatoria e di rinvio, non dev'essere approfondita.

1.2. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). La denuncia della lesione di diritti fondamentali, va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Sul piano dei fatti, il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti, ovvero arbitrari, o risultano da una lesione del diritto (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). La presentazione di nuovi fatti e prove è subordinata al rispetto delle condizioni indicate nell'art. 99 cpv. 1 LTF.

1.3. Il gravame rispetta i requisiti citati solo in parte. Nella misura in cui li disattende, esso sfugge a un esame di questa Corte (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF). Lo stesso vale per quegli aspetti che esulano dall'oggetto del litigio, circoscritto alla constatazione che il reclamo del 25/29 luglio 2024 era tardivo e che non ci sono motivi per ammettere una restituzione dei termini (giudizio impugnato, consid. 1.2; sentenza 9C_718/2023 del 10 aprile 2024 consid. 1.3). Dato che l'insorgente non li mette validamente in discussione – con un'argomentazione che ne dimostri un accertamento arbitrario o altrimenti lesivo del diritto – i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Non è data rispettivamente dimostrata nemmeno l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 99 LTF per presentare nuovi fatti e nuove prove.

II. Imposta federale diretta

2.

2.1. Contro una decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione; se scade di sabato, domenica o in giorno festivo fa stato il primo giorno feriale che segue (art. 133 cpv. 1 LIFD). L'autorità entra nel merito di opposizioni tardive se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni da quando gli impedimenti sono cessati (art. 133 cpv. 3 LIFD). Le stesse disposizioni si applicano alle procedure di recupero e di sottrazione d'imposta (art. 153 cpv. 3 LIFD e 182 cpv. 3 LIFD).
Secondo la giurisprudenza relativa all'intimazione in bucalettere o in casella postale, un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato è ritenuto notificato il settimo giorno dal primo tentativo di consegna infruttuoso; questa finzione presuppone l'esistenza di una procedura in corso, nell'ambito della quale ci si debba attendere delle comunicazioni dalle autorità (DTF 150 II 26 consid. 3.5.4; sentenza 2C_183/2022 del 31 maggio 2022 consid. 3.1)

2.2. Ora, in base ai fatti accertati nel giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 1.2 seg.), il ricorrente era oggetto di una procedura di recupero e di sottrazione d'imposta dal novembre 2023 e aveva ricevuto un ultimo termine, scadente il 6 maggio 2024, per produrre ulteriore documentazione, accompagnato dall'indicazione che, decorso infruttuoso il termine, l'autorità avrebbe proceduto all'analisi della fattispecie sulla base dei dati in suo possesso. Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, dopo avere omesso di inviare la documentazione richiesta entro il termine perentorio impartitogli, egli doveva quindi anche attendersi una decisione da parte dell'autorità fiscale menzionata, che è poi stata emanata il 5 giugno successivo.
Nel contempo, è accertato che l'avviso di ritiro è stato depositato nella casella postale del ricorrente il 6 giugno 2024. Di conseguenza, il termine per reclamare ha cominciato a decorrere il 14 giugno successivo e, per effetto dell'art. 133 cpv. 1 LIFD, è giunto a scadenza lunedì 15 luglio 2024 di modo che il reclamo, interposto il 25/29 luglio 2024, è tardivo. In effetti, la regolamentazione dei termini prevista dall'art. 133 LIFD è esaustiva e, contrariamente ad altre normative, non prevede ferie (sentenza 9C_685/2023 del 23 aprile 2024 consid. 2.2.3.1). Ad altra conclusione non porta il fatto che il ricorrente avesse prorogato il termine per ritirare la raccomandata, perché la finzione della notifica il settimo giorno dal primo tentativo di consegna infruttuoso di un invio raccomandato vale anche in questi casi (DTF 127 I 31 consid. 2b; sentenza 9C_287/2025 del 28 maggio 2025 consid. 2.1)

3.

3.1. Oltre che della conferma della tardività del reclamo, l'insorgente si lamenta della mancata restituzione dei termini (art. 133 cpv. 3 LTF). Pure in merito a questo secondo aspetto, il giudizio impugnato è però corretto e dev'essere condiviso.

3.2. Il ricorrente sostiene che le condizioni previste dall'art. 133 cpv. 3 LIFD siano date, perché al momento della notifica della decisione del 5 giugno 2024 si trovava in Italia per lavoro (partecipazione ad eventi) e riguardo alle sue assenze all'estero non può essergli imputata nessuna mancanza.

3.2.1. Ora, per impedimento non imputabile non si intende solo l'impossibilità oggettiva (forza maggiore), ma anche l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o a errore scusabile. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, l'assenza temporanea dal domicilio può costituire un impedimento scusabile solo quando il contribuente ha agito con diligenza – se necessario, coinvolgendo terze persone – affinché gli atti procedurali potessero essere compiuti in tempo (sentenza 9C_304/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 6.2.1).

3.2.2. In base ai fatti che risultano dal giudizio impugnato, vincolanti anche per questa Corte (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 1.2 seg.), la prova di un comportamento scusabile non è però data. La Camera di diritto tributario ha osservato che l'asserita assenza all'estero, per ragioni professionali, non è stata debitamente comprovata. Indipendentemente da ciò, ha constatato, in maniera che vincola anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), che gli eventi ai quali il ricorrente sostiene di avere partecipato richiedevano comunque una pianificazione. Di conseguenza, non possono avere comportato un'assenza totalmente imprevedibile e tale da non avergli neppure permesso di organizzarsi adeguatamente, incaricando se del caso terze persone di ritirare la posta e di informarlo in merito. Infine, va rilevato come il ricorrente è rientrato dall'Italia il 26 giugno 2024 e che a quel momento il termine per reclamare non era ancora giunto a scadenza. Per tutte queste ragioni, un motivo di restituzione dei termini non è dato.

III. Imposte cantonali

4.

4.1. L'art. 132 cpv. 1 LIFD e l'art. 133 cpv. 1, 3 LIFD hanno i loro corrispettivi nell'art. 206 cpv. 1 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 (LT/TI; RL/TI 640.100) e nell'art. 192 cpv. 2, 5 LT/TI, in conformità all'art. 48 cpv. 1 LAID (RS 642.14). L'art. 153 cpv. 3 LIFD e l'art. 182 cpv. 3 LIFD hanno i loro corrispettivi nell'art. 238 cpv. 3 LT/TI e nell'art. 266 cpv. 4 LT/TI, in conformità all'art. 57bis cpv. 2 e 3 LAID.

4.2. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso – col quale vengono formulate critiche valide sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali, senza fare distinzioni - è quindi infondato anche in relazione alle imposte cantonali.

IV. Spese e ripetibili

5.

5.1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto sia per quanto riguarda l'imposta federale diretta che per quanto attiene alle imposte cantonali.

5.2. L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta in quanto il gravame doveva apparire dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Tenuto conto delle circostanze, l'importo delle spese è tuttavia ridotto. Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

5.3. Con l'emanazione di questa sentenza, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
In riferimento all'imposta federale diretta, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 

2.
In riferimento alle imposte cantonali, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 

3.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 

4.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.– sono poste a carico del ricorrente. 

5.
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 

Lucerna, 2 febbraio 2026 

In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 

La Presidente: Moser-Szeless 

Il Cancelliere: Savoldelli